Sicurezza Cantieri

La sicurezza ed igiene del lavoro rappresenta, sul piano specifico, quella parte di ordinamento giuridico che tende a tutelare l’incolumità psicofisica dei lavoratori.
Tale concetto, in senso stretto, si riduce alla Prevenzione Infortuni ed Igiene del Lavoro, dove:
- la Prevenzione Infortuni tende a tutelare l’incolumità del lavoratore contro l’azione derivante da cause violente (infortuni) ed ha per oggetto il rischio professionale dovuto all’espletamento di una determinata attività lavorativa.
- l’Igiene del Lavoro ha per oggetto l’ambiente di lavoro ed è diretta contro il verificarsi di eventi (malattie) che possono intaccare l’organismo del lavoratore causando mali transitori o addirittura irreparabili (malattie professionali).
La legislazione italiana garantisce la sicurezza ed igiene del lavoro attraverso vari disposti di legge (ades.: artt. 32, 41, 38 della Costituzione Italiana, artt. 2050, 2087 del Codice Civile, artt. 437, 451, 589, 590 del Codice Penale).
L’art. 2087 del Codice Civile sancisce per il Datore di Lavoro l’obbligo generale di adottare nella Sua Azienda le misure e i mezzi idonei, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, a tutelare l’integrità fisica, la salute e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
Il D.Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81 si occupa di definire e regolamentare la Sicurezza e l’Igiene del Lavoro delle Aziende private e pubbliche, definendo responsabilità, adempimenti, adeguamento delle strutture e organizzazione.
Quanto di seguito esposto tende a proporre utili indicazioni per aziende private, enti pubblici e pubbliche amministrazioni in merito all’ampio ed articolato strumento legislativo, davanti al quale un qualsiasi preposto, dirigente o titolare d’impresa è, suo malgrado, costretto a relazionarsi al fine di prevenire l’insorgere di problematiche gestionali, amministrative e penali.

 

CANTIERE TEMPORANEO O MOBILE
Qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili e di ingegneria civili essi sono: i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche, le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

COMMITTENTE
Soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto.

RESPONSABILE DEI LAVORI
Soggetto che può essere incaricato dal committente ai fini della progettazione o della esecuzione o del controllo dell’esecuzione dell’opera. Nel caso di appalto di opera pubblica, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento ai sensi del D.Lgs. 163/06 e successive modifiche.
Responsabile unico del procedimento
È nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del proprio organico, in caso di mancanza all’interno dell’organico si procede con nomina esterna.
Il RP provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell’intervento risulti condotto in modo unitario anche in relazione alla sicurezza e alla salute dei lavoratori.

LAVORATORE AUTONOMO
Persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione.

COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE DURANTE LA PROGETTAZIONE DELL'OPERA
Soggetto, in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 delD.Lgs. 81/2008 incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, ha il compito di redigere il piano di sicurezza e di coordinamento, e il fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori durante i successivi lavori di manutenzione.
Se in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. 81/2008, possono assumere la funzione di coordinatori i seguenti Soggetti:
- ingegnere, architetto, geologo, laureato in scienze agrarie o scienze forestali
- in possesso del diploma universitario in ingegneria o architettura
- in possesso del diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico

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